Onorevoli Colleghi! - La figura professionale del sommelier e le attività a questa riconducibili hanno assunto negli ultimi anni un'importanza sempre crescente nel nostro Paese, legata indiscutibilmente alla sua speciale vocazione enogastronomica e vitivinicola, che lo collocano al vertice mondiale in questi ambiti. Altrettanto evidente è l'importanza del settore ristorativo, con le sue precipue eccellenze, che svolge un ruolo essenziale e di traino nel quadro della complessiva offerta turistica italiana, interna e internazionale.
      Il numero sempre crescente di tipi di vini e liquori, con le relative denominazioni e classificazioni previste dalla legislazione nazionale in materia, e la complessiva espansione quantitativa e qualitativa del settore vitivinicolo hanno fatto sì che il binomio Italia-vini e liquori d'eccellenza sia ormai universalmente riconosciuto nel mondo.
      Anche il settore della formazione e dell'istruzione professionale, pubblica e privata, ha riservato sempre maggiore attenzione al settore enologico e della sommellerie e moltissimi giovani si affacciano ogni anno nel complesso mondo del lavoro con capacità e competenze professionali.
      L'attività specifica e la qualificazione degli operatori sono, per altro, fino ad oggi rimaste affidate ad associazioni di carattere privatistico, la cui proliferazione incontrollata non giova alla uniformità e alla omogeneità qualitativa della figura del sommelier che, in un Paese come il nostro, deve essere, per i motivi ricordati innanzi, sempre contraddistinta da caratteri indiscutibili di serietà e di professionalità.
      Appare quindi indispensabile provvedere a una regolamentazione organica e

 

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uniforme della professione di sommelier, che ne disciplini le caratteristiche, i contenuti e i limiti dell'attività, le forme e i requisiti di accesso, la formazione.
      Con la presente proposta di legge si intende intervenire in questo senso, prevedendo gli elementi e le indicazioni principali per la regolamentazione organica della materia, mediante apposita delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico.
      L'articolo 1 reca la definizione e i contenuti della professione di sommelier.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione di albi provinciali dei sommelier tenuti dalle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      L'articolo 3 indica i requisiti per l'esercizio della professione di sommelier e prevede che le modalità di svolgimento e i contenuti dell'esame di abilitazione professionale, così come i requisiti di ammissione allo stesso, siano disciplinati tramite apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'istruzione.
      L'articolo 4 subordina l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di sommelier ad una specifica formazione didattico-professionale o, in alternativa, al conseguimento di specifici titoli di studio.
      Nell'articolo 5, comma 1, sono individuati i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante la disciplina della professione di sommelier. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico ed è sottoposto alla procedura stabilita dal comma 2 del medesimo articolo 5.
      L'articolo 6 prevede la copertura di eventuali oneri derivanti dall'istituzione degli albi provinciali di cui all'articolo 2 mediante utilizzo dei relativi diritti annuali di iscrizione.
 

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